
NOVITÀ SULLE DETRAZIONI FISCALI – CIRCOLARE DELL’AGENZIA
La Circolare n. 6/2025 dell’Agenzia Entrate ha fornito i chiarimenti sulle novità in materia di detrazioni fiscali, introdotte a decorrere dall’1/01/2025 dall’art. 1 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).
RIORDINO DELLE DETRAZIONI (co. 10)
L’art. 16-ter aggiunto al TUIR prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000
- gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente,
- sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a carico.
Importo base
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è pari a:
- € 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000 e non superiore a € 100.000;
- € 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.
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Coefficiente da utilizzare
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è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992.
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Reddito complessivo superiore a
€ 75.000 e non superiore a € 100.000
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Reddito complessivo superiore a € 100.000
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Nucleo familiare
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ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale
il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante
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senza figli fiscalmente a carico
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€ 14.000 x 0,50 = € 7.000
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€ 8.000 x 0,50 = € 4.000
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un figlio fiscalmente a carico
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€ 14.000 x 0,70 = € 9.800
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€ 8.000 x 0,70 = € 5.600
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2 figli fiscalmente a carico
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€ 14.000 x 0,85 = € 11.900
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€ 8.000 x 0,85 = € 6.800
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più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico
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€ 14.000 x 1 = € 14.000
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€ 8.000 x 1 = € 8.000
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CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 6/2025:
- oneri e spese di cui tenere conto nel suddetto ammontare, se previsto dalle disposizioni agevolative: quelli sostenuti nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR;
- norme agevolative che fanno riferimento ai familiari del citato art. 12: in tal caso, fermo restando il rispetto, ove richiesto, delle condizioni ivi previste, è possibile fruire delle detrazioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse:
- del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- degli ascendenti conviventi;
- computo del numero dei figli per il calcolo del coefficiente: si includono anche i figli conviventi del coniuge deceduto che siano fiscalmente a carico;
- individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico in base al quale determinare il coefficiente da applicare: deve farsi riferimento a quelli risultanti fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili; in particolare, i suddetti figli, fermo restando il rispetto del requisito reddituale per considerarsi a carico, rilevano nel computo anche se sono a carico solo per una parte dell’anno (ad es. in caso di nascita del figlio);
- ulteriori casi in cui rilevano i figli:
- il contribuente non beneficia della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi già percepisce l’AUU;
- il figlio ha superato i requisiti anagrafici di cui all’art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR.
SPESE E SOMME ESCLUSE: sono esclusi dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000:
- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c);
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ex art. 4, co. 9, 2° parte, e co. 9-ter, del D.L. 3/2015;
- le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (ad es., la detrazione forfetaria pari a € 1.100 per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti).
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, con riguardo alle spese detraibili in più anni, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
ONERI E SPESE ESCLUSI DAL SUDDETTO COMPUTO:
- gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2024:
- ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. a), del TUIR, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. b), del TUIR, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a € 4.000;
- ai sensi dell'art. 15, co. 1-ter, del TUIR, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis), del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/2024;
- le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR ovvero di altre disposizioni normativesostenute fino al 31/12/2024.
REDDITO COMPLESSIVO:
- è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, co. 3-bis, del TUIR;
- nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per determinare le agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva; per i soggetti che aderiscono al CPB, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
DISPOSIZIONI COMUNQUE APPLICABILI:
- rimodulazione della detrazione fiscale in base al reddito (art. 15, co. 3-bis, del TUIR):
- la detrazione spetta per intero qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000;
- la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo superi € 120.000;
REDDITO COMPLESSIVO
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Quota di detraibilità spettante (%)
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fino a € 120.000
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100
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oltre € 120.000 fino a € 240.000
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100 x (€ 240.000 – Reddito complessivo) / € 120.000
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oltre € 240.000
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0
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- oneri e spese per le quali la detrazione spetta per intero a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, co. 3-quater, del TUIR):
ü le spese sanitarie di cui al co. 1, lett. c), art. 15, del TUIR;
ü gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai prestiti e mutui agrari, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati, e per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale (art. 15, co. 1, lett. a) e b), e co. 1-ter, del TUIR).
ESEMPIO N. 1: contribuente con coniuge e 2 figli a carico e un reddito complessivo 2025 di € 80.000.
Oneri e spese
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- spese di ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale sostenute nel 2025: € 90.000 (rata di spesa detraibile annuale € 9.000; detrazione 50%);
- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici: € 4.000 (detrazione 26%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli: € 2.000 (detrazione 19%).
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Ammontare massimo di oneri e spese detraibili
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€ 14.000 (importo base) x 0,85 (coefficiente) = € 11.900
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Il totale della detrazione spettante è pari a € 5.254 e deriva dai seguenti calcoli:
- si decurta dall’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 11.900) la rata di spesa per gli interventi di ristrutturazione (€ 9.000) in quanto da diritto ad una maggiore detrazione d’imposta; la detrazione spettante è pari a € 4.500 (cioè € 9.000 x 50%);
- nell’importo residuo dell’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 11.900 - € 9.000 = € 2.900) viene imputata parzialmente la spesa sostenuta per l’erogazione liberale, in quanto da diritto ad una maggiore detrazione d’imposta, fruendo della relativa detrazione del 26% che è pari a € 754 (cioè € 2.900 x 26%).
Tuttavia, il contribuente può calcolare le detrazioni fruibili sulla base delle altre spese, che danno diritto a una minore detrazione, purché le spese medesime non eccedano l’ammontare massimo di € 11.900.
ESEMPIO N. 2: contribuente con coniuge e 2 figli a carico e un reddito complessivo 2025 di € 80.000.
Oneri e spese
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- spese di ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale sostenute ante 2025: € 90.000 (rata di spesa detraibile annuale € 9.000; detrazione 50%);
- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici: € 4.000 (detrazione 26%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli: € 2.000 (detrazione 19%).
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Ammontare massimo di oneri e spese detraibili
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€ 14.000 (importo base) x 0,85 (coefficiente) = € 11.900
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Il totale della detrazione spettante è pari a € 5.920 e deriva dai seguenti calcoli:
- si decurta dall’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 11.900) la spesa sostenuta per l’erogazione liberale (€ 4.000) fruendo della relativa detrazione del 26% che è pari a € 1.040 (cioè € 4.000 x 26%);
- nell’importo residuo dell’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 11.900 - € 4.000 = € 7.900) vengono imputate le spese sostenute per l’istruzione dei figli (€ 2.000) fruendo della relativa detrazione del 19% che è pari a € 380 (cioè € 2.000 x 19%);
- spetta secondo le regole ordinarie la detrazione, pari a € 4.500, per le spese di ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale sostenute prima dell’1/01/2025, in quanto le stesse sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili in quanto sostenute fino al 31/12/2024.
ESEMPIO N. 3: contribuente con coniuge e 2 figli a carico e un reddito complessivo 2025 di € 150.000.
Oneri e spese
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- spese di ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale sostenute nel 2025: € 60.000 (rata di spesa detraibile annuale € 6.000; detrazione 50%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli: € 2.000 (detrazione 19%);
- spese funebri: € 1.550 (detrazione 19%);
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Ammontare massimo di oneri e spese detraibili
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€ 8.000 (importo base) x 0,85 (coefficiente) = € 6.800
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Il totale della detrazione spettante è pari a € 3.114 e deriva dai seguenti calcoli:
- si decurta dall’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 6.800) la rata di spesa per gli interventi di ristrutturazione (€ 6.000) in quanto da diritto ad una maggiore detrazione d’imposta; la detrazione spettante è pari a € 3.000 (cioè € 6.000 x 50%);
- nell’importo residuo dell’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 6.800 - € 6.000 = € 800) vengono imputate parzialmente le spese funebri (€ 1.550) fruendo della relativa detrazione teorica del 19% che è pari a € 152 (cioè € 800 x 19%); infatti, tale detrazione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto in quanto il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 120.000:
100 x (€ 240.000 – Reddito complessivo) / € 120.000
Pertanto, la detrazione per le spese funebri è pari a € 114 e deriva dai seguenti calcoli:
100 x (€ 240.000 - € 150.000) / € 120.000 = 75%
€ 152 x 75% = € 114
ESEMPIO N. 4: contribuente con coniuge e 3 figli a carico e un reddito complessivo 2025 di € 150.000.
Oneri e spese
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- erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici: € 4.000 (detrazione 26%);
- spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli: € 3.000 (detrazione 19%);
- oneri sostenuti in dipendenza di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale contratti dopo il 31/12/2024: € 2.000 (detrazione 19%).
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Ammontare massimo di oneri e spese detraibili
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€ 8.000 (importo base) x 1 (coefficiente) = € 8.000
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Il totale della detrazione spettante è pari a € 1.705 e deriva dai seguenti calcoli:
- si decurta dall’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 8.000) la spesa sostenuta per l’erogazione liberale (€ 4.000) fruendo della relativa detrazione che è pari a € 1.040 (cioè € 4.000 x 26%);
- nell’importo residuo dell’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 8.000 - € 4.000 = € 4.000) vengono imputate le speserelative agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale contratti dopo il 31/12/2024 (€ 2.000) fruendo della relativa detrazione del 19% che è pari a € 380(cioè € 2.000 x 19%);
- nell’importo residuo dell’ammontare massimo di oneri e spese detraibili (€ 4.000 - € 2.000 = € 2.000) vengono imputate parzialmente le spese di istruzione fruendo della relativa detrazione teorica del 19% che è pari a € 380 (cioè € 2.000 x 19%); tuttavia, tale detrazione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto in quanto il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 120.000:
100 x (€ 240.000 – Reddito complessivo) / € 120.000
Pertanto, la detrazione per le spese di istruzione è pari a € 285 e deriva dai seguenti calcoli:
100 x (€ 240.000 - € 150.000) / € 120.000 = 75%
€ 380 x 75% = € 285
SPESE SCOLASTICHE (co. 13)
Si interviene sulla lett. e-bis), co. 1, art. 15, del TUIR, prevedendo l’innalzamentoa € 1.000 per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia del 1° ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di 2° grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 62/2000 e s.m.i.
MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (co. 229)
Viene sostituito come segue il co. 1-quater dell’art. 15 del TUIR:
POST MODIFICA
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Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di € 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
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ANTE MODIFICA
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Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di € 1.000 e nel limite di spesa di € 510.000 per l'anno 2020 e di € 290.000 annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
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PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO
L’art. 13 del D.L. 84/2025 prevede quanto segue:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale, tenuti a effettuare entro il 30/06/2025 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, effettuano i versamenti entro il 21/07/2025 senza maggiorazione; per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA entro il 30° giorno successivo al 21/07/2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40%;
- le suddette disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime dei minimi nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR, aventi i requisiti di cui sopra.
16 - MERCOLEDÍ
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IVA MENSILE
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Liquidazione e versamento dell’imposta a debito relativa al mese di giugno.
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RITENUTE
(su pagamenti effettuati
a giugno 2025)
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- Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati:versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);
- Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni:versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);
- Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;
- Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d’opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);
- Associazione in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).
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RITENUTE DIVIDENDI
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Versamento delle ritenute operate (26%) con riferimento ai dividendi corrisposti nel 2° trimestre per partecipazioni qualificate e non qualificate.
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LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE
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Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a giugno (cod. trib. 1919).
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PREVIDENZA
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- Contributi Inps mensili: versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di giugno;
- INPS - Gestione Separata: versamento del contributo da parte di:
- committente: sui compensi corrisposti a giugno a co.co.co., lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);
- associante: sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015).
- Contributi Inps in agricoltura: versamento coltivatori diretti e IAP della 1° rata 2025 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale.
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21 - LUNEDÍ
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MOD. REDDITI 2025
(Soggetti Isa,
minimi e forfetari)
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Versamento delle imposte (saldo 2024 e 1° acconto 2025) risultanti dalla dichiarazione dei redditi PF, SP e SC (con esercizio solare e bilancio approvato nei termini ordinari):
- IRPEF e relative addizionali regionale/comunale o IRES
- imposte sostitutive: cedolare secca, IVIE/IVAFE, 1° delle 4° rate previste per l’affrancamento straordinario delle riserve (art. 14, D.lgs. 192/2024), ecc.
- contributi IVS e Gestione Separata Inps
- ecc.
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MOD. IRAP 2025
(Soggetti Isa)
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Versamento dell’IRAP (saldo 2024 e 1° acconto 2025) dalle società di persone ed enti equiparati e soggetti IRES con esercizio solare.
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SALDO IVA 2024
(Soggetti Isa)
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Versamento del saldo IVA relativo al 2024 risultante dal Mod. Iva 2025 con la maggiorazione del 1,6% (0,40% per mese/frazione di mese successivi al 16/03/2025)
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ADEGUAMENTO ISA
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Versamento dell’IVA media applicata ai maggiori ricavi/compensi dichiarati per migliorare il punteggio ISA.
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DIRITTO CAMERALE 2025
(Soggetti Isa, minimi e forfetari)
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Versamento del diritto annuale 2025 (cod. trib. 3850).
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23 - MERCOLEDÍ
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MOD. 730/2025
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Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21/06 al 15/07, il CAF/professionista:
- invia telematicamente all’Agenzia Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni;
- consegna al contribuente copia del Mod. 730 e il prospetto Mod. 730-3.
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25 - VENERDÍ
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INTRASTAT MENSILE E TRIMESTRALE
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Presentazione telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di giugno (soggetti mensili) e degli elenchi Intrastat relativi al 2° trimestre (soggetti trimestrali).
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30 - MERCOLEDÍ
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MOD. REDDITI 2025
(Soggetti non Isa)
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Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, delle imposte (saldo 2024 e 1° acconto 2025) risultanti dalla dichiarazione dei redditi PF, SP e SC. I versamenti riguardano
- IRPEF e relative addizionali regionale/comunale o IRES
- imposte sostitutive: cedolare secca, IVIE/IVAFE, 1° delle 4° rate previste per l’affrancamento straordinario delle riserve (art. 14, D.lgs. 192/2024), ecc.
- contributi IVS e Gestione Separata Inps
- ecc.
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MOD. 730 SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA
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Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, di saldo 2024 e 1° acconto 2025 per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta e di quelli deceduti entro il 28/02/2025.
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MOD. IRAP 2025
(Soggetti non Isa)
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Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2024 e 1° acconto 2025) dalle società di persone ed enti equiparati e soggetti IRES.
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SALDO IVA 2024
(Soggetti non Isa)
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Versamento del saldo IVA 2024, risultante dal Mod. Iva 2025 con la maggiorazione doppia maggiorazione: (saldo al 16/03/2025 x 1,6%) x 0,4%
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DIRITTO CAMERALE 2025
(Soggetti non Isa)
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Versamento del diritto annuale 2025 (cod. trib. 3850) con la maggiorazione dello 0,40%.
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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
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Versamento della 3° rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni (risultanti dal bilancio al 31/12/2018 e al 31/12/2022) con la maggiorazione dello 0,4%.
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31 - GIOVEDÍ
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IMPOSTE SUI REDDITI
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Versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 per le società di capitali che approvano il bilancio nei 180 gg invocando le “particolari esigenze”.
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ROTTAMAZIONE-QUATER
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Versamento della 9° rata (il pagamento è tempestivo se effettuato entro il 5/08/2025).
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RIAMMESSI ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER
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Versamento della 1° rata o unica rata (il pagamento è tempestivo se effettuato entro il 5/08/2025).
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SANATORIA 2018-2022
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Versamento della 5° rata delle imposte sostitutive dei redditi/relative addizionali e dell'IRAP.
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IVA IOSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE
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Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di giugno riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.
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IVA OSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE
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Invio telematico della dichiarazione Iva OSS del 2° trimestre riferita alle vendite a distanza e prestazioni di servizi a consumatori finali UE dai soggetti registrati al regime OSS.
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MOD. IVA TR
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Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del 2° trimestre 2025.
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caro gasolio
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Presentazione all’ADM dell’istanza per il rimborso/compensazione in relazione alla spesa per consumo di gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto nel 2° trimestre, riferito a veicoli con massa massima complessiva ≥ a 7,5 t.
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
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Invio telematico all’ADM da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di giugno/2° trimestre delle cessioni di benzina/gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori
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EMENS
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Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi/retributivi di giugno
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Inps Agricoltura
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Invio del Mod. DMAG con i dati delle retribuzioni degli operai agricoli del 2° trimestre.
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1 AGOSTO
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sospensione feriale
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Inizio del periodo di sospensione:
a) dei termini processuali (fino al 31/08)
b) delle notifiche degli avvisi bonari e dei relativi termini di pagamento (fino al 4/09)
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Notaroconsulting/r/p
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